Ho condiviso l’abbaio del vicino
Carmen Trigiante | 18 July 2016

A voler iniziare con una questione che ha fatto ultimamente discutere, si dovrebbe sottolineare che non tutti amano i vicini di casa, è vero, e sovente gli stessi non amano neanche gli animali, tantomeno gli animali dei vicini!

La tolleranza e la disponibilità appartengono infatti a chi sa contemplare un abbraccio transpecie, rispettoso delle diversità, doti rare in una società che si concentra sul proprio Io. Potrebbe perciò accadere che un’ironica sorte avversa ponga come dirimpettai un’animalista fervente che colleziona cani, gatti e criceti, ed una nobildonna che di adorabile, nei simpatici quadrupedi, riscontra soltanto la somiglianza con la pelliccia esposta nella vetrina più in voga della città.

La guerra si combatte sul fronte degli odori e rumori prodotti dagli animali e, come i migliori matrimoni, finisce spesso in tribunale, se non peggio… Due giovani e brillanti avvocati, Roberto Loizzo e Pasquale Trigiante (perdonate la simpatia per il cognome comune, ma per fortuna non sempre vale il detto “parenti serpenti”), hanno di recente vinto una causa che aveva portato davanti al giudice del Tribunale Penale di Bari una coppia di Noicattaro, proprietari di due pelosetti, querelati da una vicina che lamentava le molestie procurate dal continuo abbaiare dei cani.

Dopo aver raccolto alcune firme nel vicinato, la querelante aveva adito il tribunale civile, chiedendo con un provvedimento d’urgenza l’allontanamento degli animali, nonché il tribunale penale, chiedendo una condanna a carico dei due coniugi, oltre ad un notevole risarcimento del presunto danno. Mentre il tribunale civile aveva immediatamente rigettato l’istanza, perché non sussistevano né i requisiti per richiedere l’urgenza né la fondatezza del diritto, il P.M. aveva richiesto ed ottenuto un decreto penale di condanna contro i due coniugi che erano così costretti a fare opposizione per far valere le proprie ragioni.

La sentenza del Gip è giunta il 12 febbraio 2016, accogliendo la tesi degli imputati: come la stessa Corte di Cassazione ha rilevato in una sentenza del 2015, infatti, affinché si configuri il reato disciplinato dall’art.  659 C.P., che riguarda il disturbo della quiete pubblica, occorre che ci siano “immissioni rumorose provenienti dall’abbaiare dei cani tali da disturbare in maniera eccessiva una indeterminata moltitudine di persone”, insomma, il cane deve abbaiare ininterrottamente e ciò deve essere dimostrato.

Il verbale e le registrazioni della polizia municipale intervenuta in loco, invece, non portavano riscontro di alcun disturbo ininterrotto della quiete pubblica, cosicché l’unica volta che il Gip ha avuto il piacere di ascoltare le melodiche voci canine è stato attraverso il dvd prodotto dalla stessa querelante, nel quale, stando alle parole del magistrato “l’inizio dell’abbaiare dei cani è stato palesemente indotto dagli addetti alle videoriprese, con espressioni verbali chiaramente volte ad aizzare gli animali”.

Si pone doverosa una riflessione: gli amici a quattro zampe che risiedono in condominio devono sopportare le nostre continue lamentele, il chiacchiericcio spesso fastidioso, le liti tra coniugi, la tv a tutto volume di qualche inquilino con problemi di udito, le urla dei bambini che fanno capricci e perfino le canzoni napoletane… lasciamo che abbiano almeno il diritto di replicare al gatto che passa sul cornicione, al motorino con la marmitta rotta… e a chi si avvicina al loro balcone e fa strani versacci!

Tag: animali
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